IL PRETORE
    Nel  procedimento  penale n. 534/1988 r.g.a. a carico di: Holtkamp
 Hendrikus nato ad Amsterdam (Olanda) il 14 ottobre 1944 imputato  del
 reato  p.  e  p.  dall'art.  39, primo comma, della legge 11 febbraio
 1971, n. 50, e successive modificazioni, osserva quanto segue.
    Holtkamp  Hendrikus  veniva sorpreso in data 12 maggio 1988 in Rio
 della Misericordia, Venezia, alla condotta di un motoscafo da diporto
 immatricolato  YM.  49-61 munito di motore fuoribordo da 50 HP, senza
 essere in possesso della prescritta patente di abilitazione.
    Veniva,   quindi   redatto   nei  suoi  confronti,  da  parte  dei
 Carabinieri di Venezia,  processo  verbale  di  contravvenzione  alla
 norma  prevista  dall'art.  39,  comma primo, della legge 11 febbraio
 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e 26  aprile
 1986, n. 193.
    Con   ordinanza  emessa  il  27  dicembre  1988,  questo  pretore,
 ritenuto,  d'ufficio,  di   sollevare   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  39,  primo  comma  della legge 11 febbraio
 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 e  26  aprile
 1986,   n.   193,   in  relazione  all'art.  3,  primo  comma,  della
 Costituzione,  in  quanto  la  predetta  norma   sanziona   in   modo
 ingiustificatamente piu' grave chi conduce un'imbarcazione da diporto
 senza la prescritta  abilitazione  rispetto  a  chi  invece  conduca,
 sempre  senza  la  abilitazione  prescritta,  un'imbarcazione per uso
 privato, ai sensi del regio decreto-legge  9  maggio  1932,  n.  813,
 sospendeva  il  giudizio in corso contro l'Holtkamp e trasmetteva gli
 atti   alla   Corte   costituzionale   per   la    pronuncia    sulla
 costituzionalita' della norma incriminatrice.
    Senonche'  la  Corte  costituzionale,  con  ordinanza 18-25 luglio
 1989, n. 433, ordinava la restituzione degli atti a questo pretore in
 quanto, essendo nel frattempo entrato in vigore l'art. 10 della legge
 5 maggio 1989, n. 171, che equipara i motoscafi ad  uso  privato,  ai
 fini  dell'abilitazione  al  comando  e  della  relativa  tassa sulle
 concessioni  governative,  alle  unita'  di  diporto,  si  renderebbe
 necessario  verificare  se  e  come,  alla  stregua  della  normativa
 sopravvenuta, la questione sollevata conservi rilevanza.
    Tanto  premesso, ritiene questo giudice che la questione non abbia
 perduto  la  rilevanza  che  aveva  prima  della   recente   modifica
 legislativa,  ma  anzi  la disposta equiparazione ancor piu' evidenzi
 l'assurdita' del diverso regime sanzionatorio.
    La  disposizione  di cui all'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n.
 171, infatti, si limita ad "equiparare" le  abilitazioni  al  comando
 previste rispettivamente per le unita' ad uso privato e per le unita'
 da diporto, senza  minimamente  modificare  il  regime  sanzionatorio
 relativo all'abusiva condotta dei due tipi di unita'.
    In  sostanza,  con  la disposta "equiparazione" che e' in possesso
 dell'abilitazione al comando  di  motoscafi  ad  uso  privato  potra'
 comandare anche natanti da diporto, senza necessita' di munirsi della
 abilitazione specificamente  prevista  per  tali  ultimi  natanti;  e
 viceversa.
    Null'altro  (a  parte la norma fiscale) dispone il citato art. 10;
 nessuna   menzione,   neppure   indiretta,   e'   fatta   al   regime
 sanzionatorio, che pertanto e' rimasto del tutto invariato; chi venga
 sorpreso a condurre un motoscafo immatricolato per uso privato  senza
 abilitazione    verra',    quindi,    assoggettato    alla   sanzione
 amministrativa prevista dall'art. 20 del regio decreto-legge 9  marzo
 1932,  n.  813,  mentre  chi  venga  sorpreso  a  condurre un natante
 immatricolato per diporto senza abilitazione verra' assoggettato alle
 sanzioni  penali  previste  dall'art. 39, primo comma, della legge 11
 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
    L'unica  innovazione  consiste,  quindi,  nel fatto che, mentre in
 precedenza le due abilitazioni non erano  equiparate,  e  quindi  chi
 avesse  ottenuto  la  patente  "ad  uso  privato" non era abilitato a
 condurre un natante  immatricolato  "da  diporto",  cosi'  incorrendo
 nelle  sanzioni  previste  dall'art.  39  della  legge  n. 50/1971 (e
 viceversa), attualmente tale situazione non e' piu' configurabile.
    Nella   fattispecie  concreta,  che  e'  alla  base  del  presente
 procedimento,  peraltro,  e'  pacifico  che  l'imputato  non  era  in
 possesso  di alcuna delle due possibili abilitazioni, sicche' nessuna
 influenza puo' avere la modificazione legislativa  intervenuta,  onde
 la  questione  di  costituzionalita'  proposta il 27 dicembre 1988 e'
 tuttora rilevante.
    Va  ulteriormente  chiarito  che - una volta escluso che l'art. 10
 della legge 5 maggio 1989,  n.  171,  abbia  abrogato  esplicitamente
 l'art.  39  della legge n. 50/1971 oppure l'art. 20 del regio decreto
 n. 813/1932, come del resto e'  ovvio,  -  mancando  al  riguardo  la
 dichiarazione  di abrogazione espressa - non puo' nemmeno ipotizzarsi
 - a seguito dell'avvenuta  equiparazione  delle  due  abilitazioni  -
 un'abrogazione implicita dell'una o dell'altra delle due sopra citate
 norme sanzionatorie.
    A  parte  il  fatto che non si saprebbe, in ogni caso, quale delle
 due diverse norme dovrebbe ritenersi sopravvissuta,  v'e'  da  notare
 che  un'abrogazione  implicita  puo'  esservi, secondo quanto dispone
 l'art. 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in  generale,  solo  per
 "incompatibilita'"  tra  le  nuove  disposizioni  e  le precedenti, o
 perche' la nuova legge regola l'intera materia  gia'  regolata  dalla
 legge  anteriore.  Tale  ultima ipotesi e' palesemente insussistente,
 dappoiche' la legge 5 maggio 1989, n. 171, e' un'insieme di modifiche
 puntuali e specifiche e di integrazioni alla legge gia' vigente sulla
 nautica di diporto; ma  anche  la  prima  ipotesi  non  si  configura
 affatto.  Ed  infatti,  non v'e' alcuna incompatibilita' tra la norma
 che ha disposto l'equiparazione fra le abilitazioni e  le  norme  che
 stabiliscono    un    diverso    regime    sanzionatorio,    giacche'
 incompatibilita' significa solo che una norma  dispone  in  un  certo
 modo  su  un  determinato  oggetto,  ed  un'altra  in  modo del tutto
 antitetico o comunque diverso: sempre, pero', sullo stesso oggetto.
    Nel  nostro  caso, invece, gli oggetti, o situazioni disciplinate,
 sono disomogenei, giacche' la prima  norma  (quella  della  legge  n.
 171/1989)  regola  i  rapporti  fra due diversi tipi di abilitazione,
 mentre la seconda (o meglio, le altre, e cioe' l'art. 39 della  legge
 n.  50/1971  e l'art. 20 del regio decreto-legge n. 813/1932) prevede
 sanzioni per i conduttori abusivi di natanti.
    Anche   se   per   assurdo   non  si  volesse  accedere  a  questa
 interpretazione, e  si  ritenesse  comunque  abrogata  la  disciplina
 sanzionatoria   differenziata,   a   questo   pretore   sospetta   di
 incostituzionalita', va comunque ricordato che,  per  poter  ritenere
 ormai  irrilevante la questione, occorrerebbe necessariamente opinare
 che la equiparazione fra le due abilitazioni, disposta dalla legge  5
 maggio  1989,  n.  171, abbia comportato l'attuale applicabilita', in
 ogni caso, della norma sanzionatoria piu' favorevole e  cioe'  l'art.
 20  del regio decreto-legge n. 813/1932. In tal caso infatti dovrebbe
 applicarsi alla fattispecie il terzo comma  dell'art.  2  del  codice
 penale.
    Non  si  vede,  in  realta',  come  si  potrebbe  giungere  a tale
 interpretazione, mancando ogni pur labile appiglio interpretativo  in
 tale   direzione.   Quando,   invece,   si   volesse   sostenere  che
 l'equiparazione   fra   le   abilitazioni   comporta,    attualmente,
 l'assoggettabilita'  alla  sanzione penale anche di colui che conduca
 senza abilitazione un natante ad uso privato, poiche' tale estensione
 non  puo'  aver effetto retroattivo ex art. 2, primo comma del codice
 penale,  ne  consegue  che,   in   ogni   caso,   la   questione   di
 costituzionalita'   proposta  conserverebbe  rilevanza,  giacche'  e'
 incontestabile che, fino all'entrata in vigore della legge n. 171/89,
 il regime sanzionatorio era irragionevolmente differenziato.