IL PRETORE Nel procedimento penale n. 534/1988 r.g.a. a carico di: Holtkamp Hendrikus nato ad Amsterdam (Olanda) il 14 ottobre 1944 imputato del reato p. e p. dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, osserva quanto segue. Holtkamp Hendrikus veniva sorpreso in data 12 maggio 1988 in Rio della Misericordia, Venezia, alla condotta di un motoscafo da diporto immatricolato YM. 49-61 munito di motore fuoribordo da 50 HP, senza essere in possesso della prescritta patente di abilitazione. Veniva, quindi redatto nei suoi confronti, da parte dei Carabinieri di Venezia, processo verbale di contravvenzione alla norma prevista dall'art. 39, comma primo, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193. Con ordinanza emessa il 27 dicembre 1988, questo pretore, ritenuto, d'ufficio, di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la predetta norma sanziona in modo ingiustificatamente piu' grave chi conduce un'imbarcazione da diporto senza la prescritta abilitazione rispetto a chi invece conduca, sempre senza la abilitazione prescritta, un'imbarcazione per uso privato, ai sensi del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, sospendeva il giudizio in corso contro l'Holtkamp e trasmetteva gli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla costituzionalita' della norma incriminatrice. Senonche' la Corte costituzionale, con ordinanza 18-25 luglio 1989, n. 433, ordinava la restituzione degli atti a questo pretore in quanto, essendo nel frattempo entrato in vigore l'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171, che equipara i motoscafi ad uso privato, ai fini dell'abilitazione al comando e della relativa tassa sulle concessioni governative, alle unita' di diporto, si renderebbe necessario verificare se e come, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata conservi rilevanza. Tanto premesso, ritiene questo giudice che la questione non abbia perduto la rilevanza che aveva prima della recente modifica legislativa, ma anzi la disposta equiparazione ancor piu' evidenzi l'assurdita' del diverso regime sanzionatorio. La disposizione di cui all'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171, infatti, si limita ad "equiparare" le abilitazioni al comando previste rispettivamente per le unita' ad uso privato e per le unita' da diporto, senza minimamente modificare il regime sanzionatorio relativo all'abusiva condotta dei due tipi di unita'. In sostanza, con la disposta "equiparazione" che e' in possesso dell'abilitazione al comando di motoscafi ad uso privato potra' comandare anche natanti da diporto, senza necessita' di munirsi della abilitazione specificamente prevista per tali ultimi natanti; e viceversa. Null'altro (a parte la norma fiscale) dispone il citato art. 10; nessuna menzione, neppure indiretta, e' fatta al regime sanzionatorio, che pertanto e' rimasto del tutto invariato; chi venga sorpreso a condurre un motoscafo immatricolato per uso privato senza abilitazione verra', quindi, assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 del regio decreto-legge 9 marzo 1932, n. 813, mentre chi venga sorpreso a condurre un natante immatricolato per diporto senza abilitazione verra' assoggettato alle sanzioni penali previste dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. L'unica innovazione consiste, quindi, nel fatto che, mentre in precedenza le due abilitazioni non erano equiparate, e quindi chi avesse ottenuto la patente "ad uso privato" non era abilitato a condurre un natante immatricolato "da diporto", cosi' incorrendo nelle sanzioni previste dall'art. 39 della legge n. 50/1971 (e viceversa), attualmente tale situazione non e' piu' configurabile. Nella fattispecie concreta, che e' alla base del presente procedimento, peraltro, e' pacifico che l'imputato non era in possesso di alcuna delle due possibili abilitazioni, sicche' nessuna influenza puo' avere la modificazione legislativa intervenuta, onde la questione di costituzionalita' proposta il 27 dicembre 1988 e' tuttora rilevante. Va ulteriormente chiarito che - una volta escluso che l'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171, abbia abrogato esplicitamente l'art. 39 della legge n. 50/1971 oppure l'art. 20 del regio decreto n. 813/1932, come del resto e' ovvio, - mancando al riguardo la dichiarazione di abrogazione espressa - non puo' nemmeno ipotizzarsi - a seguito dell'avvenuta equiparazione delle due abilitazioni - un'abrogazione implicita dell'una o dell'altra delle due sopra citate norme sanzionatorie. A parte il fatto che non si saprebbe, in ogni caso, quale delle due diverse norme dovrebbe ritenersi sopravvissuta, v'e' da notare che un'abrogazione implicita puo' esservi, secondo quanto dispone l'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, solo per "incompatibilita'" tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore. Tale ultima ipotesi e' palesemente insussistente, dappoiche' la legge 5 maggio 1989, n. 171, e' un'insieme di modifiche puntuali e specifiche e di integrazioni alla legge gia' vigente sulla nautica di diporto; ma anche la prima ipotesi non si configura affatto. Ed infatti, non v'e' alcuna incompatibilita' tra la norma che ha disposto l'equiparazione fra le abilitazioni e le norme che stabiliscono un diverso regime sanzionatorio, giacche' incompatibilita' significa solo che una norma dispone in un certo modo su un determinato oggetto, ed un'altra in modo del tutto antitetico o comunque diverso: sempre, pero', sullo stesso oggetto. Nel nostro caso, invece, gli oggetti, o situazioni disciplinate, sono disomogenei, giacche' la prima norma (quella della legge n. 171/1989) regola i rapporti fra due diversi tipi di abilitazione, mentre la seconda (o meglio, le altre, e cioe' l'art. 39 della legge n. 50/1971 e l'art. 20 del regio decreto-legge n. 813/1932) prevede sanzioni per i conduttori abusivi di natanti. Anche se per assurdo non si volesse accedere a questa interpretazione, e si ritenesse comunque abrogata la disciplina sanzionatoria differenziata, a questo pretore sospetta di incostituzionalita', va comunque ricordato che, per poter ritenere ormai irrilevante la questione, occorrerebbe necessariamente opinare che la equiparazione fra le due abilitazioni, disposta dalla legge 5 maggio 1989, n. 171, abbia comportato l'attuale applicabilita', in ogni caso, della norma sanzionatoria piu' favorevole e cioe' l'art. 20 del regio decreto-legge n. 813/1932. In tal caso infatti dovrebbe applicarsi alla fattispecie il terzo comma dell'art. 2 del codice penale. Non si vede, in realta', come si potrebbe giungere a tale interpretazione, mancando ogni pur labile appiglio interpretativo in tale direzione. Quando, invece, si volesse sostenere che l'equiparazione fra le abilitazioni comporta, attualmente, l'assoggettabilita' alla sanzione penale anche di colui che conduca senza abilitazione un natante ad uso privato, poiche' tale estensione non puo' aver effetto retroattivo ex art. 2, primo comma del codice penale, ne consegue che, in ogni caso, la questione di costituzionalita' proposta conserverebbe rilevanza, giacche' e' incontestabile che, fino all'entrata in vigore della legge n. 171/89, il regime sanzionatorio era irragionevolmente differenziato.